martedì 23 marzo 2010

La Costituzione italiana - Il Parlamento italiano _ Il diritto di difesa

Prima di entrare nel merito vorrei far notare che la Costituzione italiana prevede la partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione della giustizia ma, come in altri casi, il nostro politicume si è ben guardato dall'emanare una legge attuativa per garantire tale diritto/principio costituzionale ai cittadini "sovrani", infatti non esiste ancora oggi una legge ordinaria che stabilisca come i cittadini possano esercitare tale diritto:

Si veda l'art. 102 della Costituzione italiana:

Fatta questa premessa ecco come il PARLAMENTO ha applicato con legge ordinaria un altro diritto/principio costituzionale FONDAMENTALE del cittadino:



D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia 
(G.U. n. 139 del 15 giugno 2002 - Suppl. ordinario n. 126).

Nota: Questo Testo legislativo è stato modificato PARZIALMENTE con L.25 del 24 febbraio 2005 ma non nel punto più IMPORTANTE!

La Costituzione italiana (Legge fondamentale del nostro Paese - rif.to Nota http://www.facebook.com/notes/comitato-cittadino-democrazia-diretta-ccdd/riassunto-delle-puntate-precedenti-60-anni-di-costituzione-italiana/390406239216) recita:


Art. 24 comma 3:
"Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione."


Fra gli appositi istituti di cui al suddetto comma c'è il "Gratuito Patrocinio a spese dello Stato", quindi con la suddetta legge ordinaria il parlamento italico avrebbe applicato il principio costituzionale di cui sopra - diritto di difesa in ogni stato e grado di un procedimento giudiziario.
___________________


Il Testo legislativo di cui sopra (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) recita:


Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 76 (L)


1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.


2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.


3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.


4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
___________________


Commento personale:
Con un reddito LORDO annuo di 9.296,22 Euro (ovvero 715 , 0938462 Euro al mese LORDI) in Lombardia, ed in moltissime altre Regioni d'Italia, un singolo individuo ci paga un canone di affitto o un mutuo per l'acquisto di un monolocale... immaginate che vita può fare una persona con un simile reddito (cfr. art. 36 Cost.)


Questo è il nostro Parlamento !
e questa Legge (garantire ai meno abbienti una difesa) non interessa a nessuno, né a destra, né al centro e né a sinistra (quest'ultima più riprovevole per il semplice fatto che ha sempre sostenuto, come cavallo di battaglia/propaganda politica/elettorale, aiuti e maggiori attenzioni alle classe sociali economicamente deboli).


Inoltre:
ammesso e concesso che un cittadino possieda i requisiti per accedere al G.P. sarà realmente difeso?... specie se la controversia è con un ente pubblico? (cfr. artt. 28, 54 e 113 Cost.).
Sicuramente salterà fuori qualche avvocato che dichiarerà: " Io ho sempre difeso molta gente anche senza ricevere denaro", il che è ammirevole senza alcuna ombra di dubbio ma... quanti ce ne sono di avvocati così ?... SICURAMENTE NON LE CENTINAIA DI AVVOCATI ELETTI IN PARLAMENTO.

PRECISAZIONE:
All'inizio ho scritto che su questa questione non c'entrano Berlusconi e company ma sono TUTTI responsabili e dato che il D.P.R. 115 reca la data del 2002, ossia quando governava Berlusconi, prima che qualche povero cretino salti fuori con una delle tipiche  osservazioni da sinistri, che si ritengono i "meno peggio", ovvero che "questa legge l'ha fatta lui - o la coalizione parlamentare di cui fa parte", riporto quanto prevedeva la precedente legge:
LEGGE 30 luglio 1990, n.217
Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Art. 3
Condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
"1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nell’anno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni."
In quell'anno il Governo era formato dai "meno peggio, ossia:
DC, PSI, PSDI, PLI, PRI
Presidente del Consiglio dei Ministri:
Giulio Andreotti (DC)
Presidente della Camera:
Leonilde Iotti (PCI)
Presidente del Senato:
Giovanni Spadolini (PRI)


Gruppi parlamentari e relativi seggi:

SENATO

CAMERA
Questi hanno governato pure nella legislatura successiva ed in altre DUE successive legislature.

Vorrei sapere su quali materie alcuni tifosi ritengono che la sinistra sia "il meno peggio", perché secondo me il tema "giustizia" è determinante per l'attuazione dei principi esposti all'art. 3 Cost. comma 2 ! (di uguaglianza e di equità).


AGGIORNAMENTO  DEL  POST

Il reddito per accedere al Gratuito Patrocinio è stato portato a 10.628,16 euro (lordi annui) dal Decreto Ministeriale 20 gennaio 2009. Praticamente non è cambiato NULLA, tenuto conto del potere d'acquisto dei salari che è calato notevolmente.

Post correlato: https://brunoaprile.blogspot.com/2013/03/i-costi-della-giustizia-e-lart-24.html


Bruno Aprile - Locate Varesino (CO) - 23 marzo 2010

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