martedì 3 aprile 2012

art. 75 cost. - come defraudare il popolo sovrano

Forse quanto sto per scrivere l'ho già scritto in altri post ma, come ultimamente osservo, REPETITA JUVANT....

L'art. 75 della nostra costituzione recita:

"È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali."

Domanda:
E' forse scritto che possono richiederlo i parlamentari ? Ovvero coloro che fanno parte dell'Organo di Stato che ha la funzione di fare le leggi ?
No !
Il referendum confermativo costituzionale di cui all'art. 138 Cost. può essere richiesto anche  dai parlamentari (per l'esattezza da 1/5 dei membri di una delle due camere) ... non quello abrogativo.

Domanda:
Perché i referendum finora richiesti, votati, andati a buon fine e non ... sono sempre stati richiesti da parlamentari e sostenuti dai loro partiti ?

Risposta:
Perché al popolo, in realtà, è stato reso impossibile utilizzare tale strumento (provate voi a costituirvi in un comitato di soli 10 cittadini elettori e proporre un referendum che tocca gli interessi della Casta ... e poi sappiatemi dire come farete a raccogliere 500.000 firme autenticate in soli 3 mesi di tempo tenendo conto del sistema di vidimazione dei fogli di raccolta delle firme, l'autenticazione delle firme dei cittadini sostenitori e la certificazione delle stesse come previsto dalla legge - fatta dai parlamentari nel lontano 1970).

In sostanza il parlamento ha impedito al popolo sovrano di utilizzare questo strumento di democrazia diretta previsto dalla legge fondamentale della repubblica emanando con ben 22 anni di ritardo la sua legge attuativa che potrete leggere cliccando sul suo titolo di seguito indicato:
Legge 25 maggio 1970, n. 352 (titolo II dall'art. 24)

Domanda:
Il popolo ha il potere di abrogare le leggi fatte dal parlamento ?

Risposta:
Certamente

Domanda:
Perché oltre ai 500.000 cittadini il referendum abrogativo di legge ordinaria può essere chiesto da 5 consigli regionali ?

Risposta:
Perché potrebbero esserci delle ingerenze dello Stato con l'autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni (art. 5 cost., e art. 134 Cost.))

Ad ogni modo fino a che non comprenderemo che il referendum di cui si parla (come ogni altro tipo di referendum - tranne quello forse di tipo "consultivo") deve essere uno strumento del popolo perché possa:
  • esercitare un controllo ed un'azione correttiva sull'attività dei suoi rappresentanti
  • esercitare la sua sovranità nelle forme e nei limiti della costituzione (e non nei limiti imposti dai rappresentanti del popolo - subalterni al popolo sovrano - servitori del popolo sovrano)
difficilmente usciremo dalle grinfie di chi ha adattato a suo piacimento il reale significato della democrazia ...  e non sapremo neppure distinguere il plebiscito dal referendum ... che sono due cose assolutamente differenti.

Meditiamo su questo punto ... perché ne andrà del futuro dell'Italia

L'iniziativa di legge popolare "Quorum Zero e Più Democrazia" riduce notevolmente gli ostacoli di cui sopra.

Non dimentichiamo che gli ostacoli di cui sopra, posti dalla Casta, risalgono al 1970, e che Internet in Italia ha iniziato a prendere piede a partire dagli anni '80. Non c'erano a quel tempo per i cittadini le possibilità di organizzarsi e di fare informazione come oggi ... quindi non si può nascondere la palese intenzione originale del nostro parlamento di impedire al popolo di utilizzare lo strumento di democrazia diretta previsto all'art. 75 della nostra legge fondamentale.
Anche oggi comunque... nonostante i mezzi che abbiamo a disposizione per fare informazione ... è IMPOSSIBILE ai promotori di eventuali quesiti referendari raccogliere in soli tre mesi di tempo 500.000 firme autenticate e certificate come vuole la legge (ossia dai limiti imposti non dalla Costituzione ma dai rappresentanti eletti - cfr. art.1 comma 2 Cost.).

In sostanza i rappresentanti del popolo italico, TUTTI e DA SEMPRE, si sono arrogati un potere che i padri costituenti non gli avevano dato.
Per evitare dubbi avrebbero potuto formulare l'art.1 comma 2 della Costituzione italiana in maniera diversa e inequivocabile ovvero:

  1. La sovranità appartiene a rappresentanti eletti dal popolo.
  2. La sovranità appartiene al popolo, che  la esercita attraverso rappresentanti eletti.
Invece tale comma recita:
  • La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme (fra cui il referendum abrogativo di legge ordinaria) e nei limiti della Costituzione (la quale non permette ai delegati dal popolo sovrano di impedire con una legge l'utilizzo di uno strumento di cui è titolare il popolo sovrano), e non nei limiti imposti dai rappresentanti del popolo.
Al riguardo mi sono permesso di pubblicare una Petizione popolare online per tastare l'interesse dei miei connazionali ed approfondire il concetto di come avrebbe dovuto essere scritta la legge attuativa del referendum dai delegati del sovrano (legge nata con 22 anni di ritardo dall'entrata in vigore della Costituzione italiana - prima dell'entrata in vigore di tale legge il popolo non poteva utilizzare il referendum - benché SOVRANO) prima di presentarla ufficialmente con le firme al parlamento.

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