sabato 26 gennaio 2013

Magistratura ordinaria e legge elettorale

Ho trovato in questo sito un post da cui estrapolo una frase interessante:

"È giusto votare con una legge elettorale incostituzionale? Il Porcellum, è costituzionale?
Forse sì, forse no, molto probabilmente no.
Nulla di più normale che su questo si pronunci la Corte Costituzionale.
Ma proprio qui sta il problema.
Come attivare il sindacato di costituzionalità?
Già altre volte si è tentato ma è andata male, perché la giustizia ordinaria e amministrativa hanno dichiarato di non poter intervenire in materia di legge elettorale, neanche, appunto, per sollevare la questione di legittimità."

In merito alle parole da me evidenziate mi chiedo:

DOVE STA SCRITTO CHE LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E ORDINARIA NON POSSONO INTERVENIRE IN MATERIA DI LEGGE ELETTORALE ?

C'è forse una legge che lo stabilisce ? Potrebbe anche essere perché in Italia le leggi si fanno un po come fa comodo a qualcuno (Casta) ... ma c'è sempre il principio costituzionale che ogni legge (elettorali comprese) deve essere in armonia con la Costituzione italiana, ovvero deve essere legittima.

Come avevo evidenziato in altri post, dove avevo anche linkato questa lettera che la stessa Corte costituzionale mi aveva inviato in risposta ad una mia domanda, la Corte costituzionale può essere adita dai cittadini SOLO attraverso la magistratura ordinaria (legge 87/53).

La magistratura ordinaria non può assolutamente rifiutare un ricorso riguardante la legge elettorale perché la Costituzione non pone alcun limite specifico.

L' art. 134 cost. recita infatti:

"La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione."


Non troviamo scritto:

"La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, escluse quelle in materia elettorale, e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
Non lo troviamo scritto né in questo e né in nessun altro articolo della costituzione. 

Se vogliamo fare un paragone con l'art. 75 cost. dove leggiamo al comma 2:

"Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali."

comprendiamo meglio che i padri costituenti hanno ritenuto opportuno SPECIFICARE quelle materie non sottoponibili a referendum abrogativo (anche nel caso di referendum abrogativo la materia elettorale non è esclusa).

Non vedo quindi per quale ragione la magistratura ordinaria non può accettare un ricorso riguardante la legittimità costituzionale di una legge elettorale per inviarlo alla Corte Costituzionale.

Già la Corte costituzionale è scelta per la maggioranza dei suoi membri dalla Casta (art. 135 cost.) che sceglie come vuole  i suoi membri ... ci mettiamo dentro anche la magistratura ordinaria ?
Alla faccia della "sovranità che appartiene al popolo" ed alla frase "in nome del popolo italiano, etc. etc.".

Ma volete davvero una rivolta civile cruenta ?
Fammi capire ... STATO ITALICO !

Nota:
Anche in questo caso, comunque, si parla di possibile incostituzionalità del Porcellum ma non si capisce/indica dove è l'incostituzionalità del Porcellum 

UNA RAGIONE IN PIU' PER RIFIUTARE LA SCHEDA ELETTORALE A QUALSIASI ELEZIONE !




CON  QUESTA  VI  ARRAMPICHERETE MEGLIO  SUGLI  SPECCHI

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