martedì 19 febbraio 2013

Stupidario legislativo - parte I

Testo unico delle leggi elettorali per l'Elezione della camera dei deputati - D.P.R. 361/57 e successive modificazioni.

L'art. 58 comma 1 del D.P.R. 361/57 (che descrive pure le modalità dell'esercizio del voto) prima della modifica fatta con la legge 270/05 (cosiddetta Porcellum), recitava:


"Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa."

Quindi l'ordine progressivo delle operazioni era quello di: 1) identificare l'elettore, 2) verificare che avesse diritto di voto, 3) consegnargli le schede.

L'art. 13 della successiva Legge 120/99 recita:



"Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi"

Quindi si istituiva, a partire dal 1999, la tessera elettorale che sostituisce il certificato elettorale ... ma in questa legge non viene né modificato, né sostituito e né abrogato l'art. 58 del D.P.R. 361/57 che descriveva le operazioni di voto.

L'art. 15 della successiva legge, D.P.R. 299/00 recita:

"Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico," ... omissis ..."


Una parte ... dell'art. 58 comma 1 del D.P.R. è stata abrogata ma con legge successiva a quella del 1999 e non è stata abrogata tutta la parte che descriveva le operazioni di voto e il certificato elettorale.


L'art. 12 comma 1 del suddetto D.P.R. 299/00 inoltre recita:


"In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresi, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro."

Nuove istruzioni: non più identificazione dell'elettore, verifica del diritto di voto di questi attraverso il certificato elettorale e consegna delle schede ... ma ... identificazione dell'elettore, verifica del suo diritto al voto attraverso la tessera elettorale, timbratura della tessera elettorale (che attesta che l'elettore ha votato - come specificato poi nella legge e come scritto anche chiaramente sulla tessera elettorale) e POI consegna delle schede all'elettore.
Ma senza che l'art. 58 comma 1 D.P.R. 361/57 sia mai stato del tutto abrogato o sostituito da altra legge. Inoltre, se l'elettore non vota ? non può quel timbro attestare ciò che l'elettore NON ha fatto, specie se l'elettore dichiara di non voler votare e fa verbalizzare il suo rifiuto.


L'art. 1 della SUCCESSIVA ED ULTIMA LEGGE che ha modificato il D.P.R. 361/57, ovvero della legge 270/05 (cosiddetta Porcellum) al comma 10 recita:

"All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;

Questa ultima modifica NON FA A PUGNI con quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 299/00 che non è stato minimamente toccato dalla suddetta legge ? La suddetta legge ha modificato un comma di un articolo di legge (non sostituito e non abrogato da nessun'altra legge) senza tenere conto di una legge successiva che dava ALTRE indicazioni.

Non parla né di certificato elettorale e né di tessera elettorale ... quindi, essendo questa la legge più recente ... il timbro sulla tessera elettorale non ha ragione di essere apposto prima della consegna delle schede

Viva la trasparenza fra P.A. e cittadino !

Da notare che una legge prima di diventare tale si presenta sotto forma di "disegno di legge" che deve essere prima esaminato e discusso da una apposita Commissione fatta di tot. numero di membri del parlamento, e poi votato da 945 elementi che compongono appunto l'intero Parlamento.

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