martedì 19 marzo 2013

Lettera aperta ai media (tema avvocati e magistrati)

Mi scrive una e-mail un cittadino che dice:

"Voglio visionare gli atti del fascicolo che mi riguarda, depositato in tribunale da 8 anni, e mi si nega l'accesso se non solo per mezzo di un avvocato. L'avvocato che avevo a suo tempo mi aveva già negato parte degli atti contenuti nel fascicolo dicendo che poteva decidere quali atti farmi avere e quali no. Cosa devo fare ?"

Consiglio:

Se le cose stanno davvero così considera che in teoria potresti denunciare l'avvocato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ma sarebbe come denunciare un prete pedofilo al Vaticano.
Potresti denunciarlo al Tribunale direttamente ma oggi in Italia per depositare un atto in tribunale devi sborsare subito circa 100 euro.
Hai solo due alternative:
1) Lo massacri di botte in assenza di testimoni ovviamente (altrimenti i media ti daranno in pasto all'opinione pubblica come uno squilibrato, un depresso, un malato di mente e cose simili).
2) Crei un sito internet o un blog e lo sputtani per bene facendo Nome, Cognome e indirizzo dello studio dove lavora quell'avvocaticchio, e lo spammi in ogni blog che si occupa di questioni territoriali vicini alla città in cui vive/opera l'avvocaticchio.

Se ti denuncia lui comparirai davanti al giudice a dare le motivazioni dello sputtanamento senza spendere un centesimo.

Puoi denunciare anche il giudice che ti obbliga l'accesso agli atti solo per mezzo di un avvocato perché il codice di procedura civile e il suo dispositivo attuativo non prevedono affatto l'accesso agli atti solo per mezzo di un avvocato.

Art. 169 Codice di Procedura CivileRitiro dei fascicoli di parte

"Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale."



DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL C.P.C.

Art. 76 - Potere delle parti sui fascicoli

"Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo."


Art. 77 - Ritiro del fascicolo di parte

"Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.
In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso."

Non esiste alcuna clausola che prevede eccezioni, attraverso le quali il giudice può limitare il diritto di accesso agli atti alla parte che ne richiede la presa visione ... tanto meno può imporre alla parte il ritiro o la visone degli atti del fascicolo solo attraverso avvocato.

Dato che questo post è una lettera aperta ai media ... ad essi dico che:

Quando poi qualcuno si incazza e usa dei metodi impulsivi e poco ortodossi è inutile che lo stigmatizzate davanti all'opinione pubblica perché ormai moltissimi italiani vi riconoscono come ubbidienti lustrascarpe di pochi individui che hanno creato un sistema subdolo e peggiore delle più atroci dittature mai esiste. Un sistema che crea morti lente e lunghe agonie.

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