domenica 8 settembre 2013

La funzione più importante del Presidente della Repubblica

Doverosa premessa:

Per chi non mi conoscesse preciso che ogni mia considerazione è basata su quanto scritto nella Costituzione italiana quale legge fondamentale (cfr. art. XVIII disp. trans. e FINALI), e non sulle procedure e prassi realmente adottate da sempre in Italia, che non sempre sono in armonia con i principi esposti nella Costituzione (v. sistema elettorale, struttura e funzione dei partiti politici, partecipazione dei cittadini elettori alla politica, etc.).

Mi limito sempre ed esclusivamente a evidenziare quanto previsto dalla Costituzione che dovrebbe poi essere applicato con opportune leggi in ARMONIA (però) con essa.

Il Presidente della Repubblica italiana ha determinate funzioni e poteri, per la maggiore formali e/o di rappresentanza ... tuttavia, a mio avviso, ha un potere che può fare la differenza su questioni di estrema importanza.

Vediamo quali sono tali sue funzioni di cui alcune sono elencate all'art. 87 Cost. e altre in altri articoli:

Art. 87 Cost:
  • Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. (è una funzione meramente formale e rappresentativa poiché le decisioni vere e proprie vengono prese dall'organo legislativo ed esecutivo).
  • Può inviare messaggi alle Camere. (è una funzione meramente formale non vincolante per le Camere).
  • Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (è una funzione meramente formale poiché soggetta a determinate condizioni).
  • Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (è una funzione meramente formale poiché è obbligato ad adempiervi qualora il governo proponga disegni di legge).
  • Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (è una funzione meramente formale che è obbligato ad adempiere - se il parlamento vota una legge il presidente è obbligato a promulgarla)
  • Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (è una funzione meramente formale che è obbligato ad adempiere se qualcuno richiede referendum e questo ha passato il vaglio dell'Ufficio centrale del referendum istituito presso la Corte di Cassazione).
  • Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato (è una funzione meramente formale perché soggetta alla legge).
  • Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (è una funzione meramente formale poiché è obbligato ad adempiere dalle decisioni prese dal parlamento)
  • Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (è una funzione meramente formale poiché soggetta ad assemblee di soggetti preposti e a delibera del parlamento).
  • Presiede il Consiglio superiore della magistratura (è una funzione meramente formale poiché soggetta ad assemblea di soggetti che decidono a maggioranza).
  • Può concedere grazia e commutare le pene (è un suo potere esclusivo - a mio avviso di importanza relativa)
  • Conferisce le onorificenze della Repubblica (è un suo potere esclusivo - a mio avviso di importanza relativa - anche se la legge definisce i requisiti per ricevere cariche onorifiche).
Art. 88 comma 1 Cost.:
  • Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse (è una funzione meramente formale poiché soggetta a determinate condizioni e figure istituzionali).
Art. 89 Cost.:
  • Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità (è una funzione meramente formale perché soggetta al parere dei Ministri competenti e proponenti).
  • Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri (è una funzione meramente formale poiché soggetta ad altra figura istituzionale).
Art. 92 comma 2 Cost.:
  • Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (è una funzione meramente formale poiché soggetta al parlamento che deve dare la fiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed all'interno governo formato dal presidente del Consiglio dei Ministri)
Art. 74 comma 1 Cost.:
  • Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione (è una funzione meramente formale poiché se il parlamento delibera nuovamente un disegno di legge senza avere apportato alcuna modifica è obbligato a promulgarla - cfr. il comma 2).
Art. 135 comma 1 Cost.:
  • La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative (nominare 1/3 dei membri della Corte Costituzionale - unico organo garante della Costituzione, ovvero del rispetto della stessa - cfr. artt. 134 e 136 cost. - è un potere esclusivo a mio avviso di estrema importanza - e il perché lo riassumerò di seguito).
Noi tutti dovremmo comprendere che ciò che regola lo sviluppo del singolo individuo (cfr. art. 3 Cost.) e in senso lato dell'intera nazione sono le LEGGI.
La funzione legislativa spetta primariamente al Parlamento e quella esecutiva (attuazione delle leggi emanate dal parlamento) al Governo.
Le leggi però devono essere legittime, ovvero in armonia con i principi esposti nella Costituzione, altrimenti la Costituzione oltre a non servire a nulla non sarebbe neppure la legge fondamentale della repubblica.
L'unico organo che ha il potere/compito di valutare e decidere sulla legittimità delle leggi approvate dal parlamento (quelle del governo devono comunque essere ratificate dal parlamento) è la Corte costituzionale, formata da 15 membri.
A differenza di quanto il Presidente della Repubblica possa fare nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Governo (alla loro nomina soggetta al parlamento) la Costituzione non gli pone condizioni particolari sulla nomina del 1/3 del membri della Corte Costituzionale.
A mio avviso l'importanza di tale potere del Presidente della Repubblica è estrema poiché se 1/3 dei membri della Corte costituzionale è scelto da esponenti dei cosiddetti partiti politici, e un altro 1/3 è scelto da persona anch'essa legata ai partiti politici c'è il rischio di avere l'unico organo garante della Costituzione scelto dai partiti ... dalla cosiddetta Casta per intenderci (che ha combinato i guai che ben tutti ormai conosciamo).
Non avremmo più  un organo garante della Costituzione affidabile ! (v. il lodo Alfano approvato per la terza volta dal parlamento dopo il primo lodo Maccanico e il secondo lodo Schifani, bocciato dalla Corte Costituzionale con soli 3 voti di scarto - 9 favorevoli e 6 contrari)

Ergo:
Il Presidente della Repubblica a mio avviso deve essere eletto direttamente dai cittadini con possibilità di revoca (v. art. 2 del disegno di legge popolare Quorum Zero e Più Democrazia). Saranno i cittadini a scegliere un presidente possibilmente sganciato (in passato ed al presente) dai partiti politici (per ovvio conflitto di interessi).
In alternativa la composizione del parlamento deve seguire strettamente il dettato costituzionale, ovvero i parlamentari devono essere scelti direttamente dai cittadini e i partiti politici devono determinare la politica nazionale con metodo democratico ... non invadere tutte le istituzioni dello Stato, ivi compresi il parlamento ed il governo con struttura verticistica. Determinare la politica nazionale non significa fare le leggi ! Secondo la Costituzione italiana qualsiasi cittadino può accedere alle cariche elettive in condizione di uguaglianza (cfr. art. 51 Cost.) senza essere necessariamente membro di un partito politico, poiché i partiti sono un diritto e non un obbligo (cfr. art. 49 Cost.).

AGGIORNAMENTO  DEL  12  OTTOBRE  2013

Tanto per fare un esempio il Presidente della Repubblica, che può scegliere 5 dei 15 giudici che compongono la Corte costituzionale, ha nominato giudice costituzionale Giuliano Amato, che è un POLITICO ! Esponente di partito e membro della Casta !
Un altro giudice nominato nel 2005 dal Presidente della Repubblica si era candidato col PD per l'elezione a Presidente della Repubblica (il dott. Sabino Cassese).


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