giovedì 21 marzo 2013

Richiesta chiarimenti al Ministero dell'Interno (elezioni)

Scarica il documento


Con riferimento alla risposta di codesto ufficio sul quesito riguardante la modalità di astensione politica 2013 - prot. Uscita n. 0000673 del 24/01/2013, successivamente divenuta circolare ministeriale n. 19/2013, ricevuta via e-mail in data 29/01/2013,
vorrei esporre quanto segue:

Ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 361/57 l'elettore che NON vota dentro la cabina viene considerato votante ma la sua scheda risulta nulla, poiché annullata dal presidente anziché dall'elettore.

A mio personale avviso la cosa stona moltissimo poiché è da considerarsi votante l'elettore che entra nella cabina, esprime un voto nel segreto, esce dalla cabina e introduce la scheda dovutamente piegata nell'urna, a prescindere dalla scelta fatta (voto valido, voto nullo, scheda bianca).

Non può assolutamente considerarsi votante l'elettore che pur ritirando la scheda dichiara poi di non voler votare, ossia di rifiutarla, specie se ne motiva le ragioni chiedendo che siano messe a verbale ai sensi dell'art. 104 comma 5 dello stesso testo Unico, poiché di fatto NON vota.

Si ravvisa pertanto una palese contraddizione logica che, fino ad emanazione di una modifica del testo legislativo che renda univoca la questione e non quindi soggetta ad interpretazione, debba risolversi con altra opportuna Circolare chiarificatrice.
Se l'elettore rifiuta di votare, a prescindere dal fatto che abbia ritirato la scheda o meno per poi riconsegnarla qualora l'avesse ritirata ed esprimendo l'intenzione di non votare, e a prescindere dal fatto che abbia espresso di far verbalizzare le motivazioni del rifiuto della scheda, l'elettore non deve essere considerato votante esattamente come chi non ha nemmeno toccato la scheda dichiarandone il rifiuto. La scheda di quell'elettore deve essere messa a disposizione di altro elettore e riconsegnata assieme a quelle schede di chi non si è recato alla sezione elettorale.

L'art. 62 del D.P.R. 361/57 si può benissimo applicare agli elettori che non votano nella cabina ma che esprimono un voto (fuori dalla cabina appunto), voto annullabile dal presidente.

Anche la timbratura della tessera elettorale dell'astensionista attivo, ossia di colui che si reca alla sezione elettorale e rifiuta la scheda, merita a mio avviso un chiarimento:

L'art. 58 comma 1 del D.P.R. 361/57 (che descrive anche le modalità dell'esercizio del voto) prima della modifica fatta con la legge 270/05, recitava:

"Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa."

Quindi l'ordine progressivo delle operazioni era quello di: 1) identificare l'elettore, 2) verificare che avesse diritto di voto, 3) consegnargli le schede.

L'art. 13 della successiva Legge 120/99 recita:
"Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi"

Quindi si istituiva, a partire dal 1999, la tessera elettorale che sostituisce il certificato elettorale ... ma in questa legge non viene né modificato, né sostituito e né abrogato l'art. 58 del D.P.R. 361/57 che descriveva le operazioni di voto.

L'art. 15 della successiva legge, D.P.R. 299/00 recita:
"Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico," ... omissis ..."

Una parte ... dell'art. 58 comma 1 del D.P.R. è stata abrogata, ma con legge successiva a quella del 1999, e non è stata abrogata tutta la parte che descriveva le operazioni di voto e il certificato elettorale.

L'art. 12 comma 1 del suddetto D.P.R. 299/00 inoltre recita:
"In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresi, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro."

Le nuove istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno per le elezioni politiche 2013 prevedono:
non più identificazione dell'elettore, la verifica del suo diritto di voto attraverso il certificato elettorale e la consegna delle schede ... ma ...
  1. l'identificazione dell'elettore,
  2. la verifica del suo diritto al voto attraverso la tessera elettorale,
  3. la timbratura della tessera elettorale (che attesta che l'elettore ha votato - come specificato poi nella legge e come scritto anche chiaramente sulla tessera elettorale)
  4. (e POI) la consegna delle schede all'elettore.
Ma senza che l'art. 58 comma 1 D.P.R. 361/57 sia mai stato del tutto abrogato o sostituito da altra legge. Inoltre, se l'elettore non vota ? non può quel timbro attestare ciò che l'elettore NON ha fatto, specie se l'elettore dichiara di non voler votare e fa pure verbalizzare il suo rifiuto.

L'art. 1 della SUCCESSIVA ED ULTIMA LEGGE che ha modificato il D.P.R. 361/57, ovvero della legge 270/05 al comma 10 recita:
"All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;

Questa ultima modifica NON FA A PUGNI con quanto previsto all'art. 12 del D.P.R. 299/00 che non è stato minimamente toccato dalla suddetta legge ?
La legge 270/05 ha modificato il comma di un articolo di legge (non sostituito e non abrogato integralmente da nessun'altra legge) senza tenere conto di una legge successiva (D.P.R. 299/00) che dava ALTRE indicazioni.

La legge 270/05 infatti non parla né di certificato elettorale e né di tessera elettorale ma descrive ancora le modalità di voto secondo cui la scheda deve essere consegnata all’elettore prima del timbro sulla tessera elettorale ... quindi, essendo questa la legge più recente, il timbro sulla tessera elettorale non ha ragione di essere apposto prima della consegna delle schede e nemmeno se l’elettore rifiuta la scheda, poiché di fatto NON vota.

L’art 2 comma 3 del D.P.R. 299/00 recita:
“Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.”

Sulla tessera elettorale, nello spazio per il timbri, è scritto: “spazio riservato alla certificazione del voto”.
Ma se l’elettore non vota non si può certificare ciò che non ha fatto.
Diverso sarebbe stato se tanto nella legge (art. 2 comma 3 D.P.R. 299/00) quanto nella tessera elettorale fosse scritto rispettivamente:
“per l’attestazione (o la certificazione) della presenza dell’elettore” e “spazio per la certificazione della presenza dell’elettore”, presenza già attestata dai registri elettorali.

In allegato il documento in formato .pdf di quanto sopra osservato
In attesa di un cortese riscontro porgo ossequiosi saluti

Bruno Aprile
Via xxxxxxxxxxxxxxxx
15121 Alessandria

-----Messaggio originale-----
From: elettorali.prot@pec.interno.it
Sent: Tuesday, January 29, 2013 12:50 PM
To: Bruno Aprile
Subject: 15600-04^/ba-110/024 risposta quesito modalità astensione politica 2013 Bruno Aprile
Direzione Centrale Servizi Elettorali - Ufficio I:pianificazione e affari generali - Prot. Uscita N.0000673 del 24/01/2013







AGGIORNAMENTO  DEL  29  MARZO  2013

Oggi mi è giunta la risposta dal Dirigente dei Servizi Elettorali: Vice prefetto Nadia Minati, sotto riportata:

SEGUIRA'  UNA  MIA  REPLICA  PER  QUANTO   RIGUARDA  L'ART. 62 D.P.R. 361/57
Replica inviata poco fa via PEC

AGGIORNAMENTO  DEL  16  MAGGIO  2013

Il Ministero dell'interno ha diramato una nuova Circolare in occasione delle prossime Elezioni Amministrative che interesseranno alcuni Comuni d'Italia.
Clicca sull'immagine sottostante per leggere l'intera circolare.


Nessun commento:

Posta un commento

Il tuo commento non sarà pubblicato subito ma non appena avrò letto la e-mail che mi notificherà il commento in attesa di moderazione. Grazie della collaborazione