domenica 1 dicembre 2013

Disegni di legge di iniziativa popolare - parte II (art. 71 Cost.)

Mi ero già espresso in precedenza con questo post; ora esprimerò molto più sinteticamente lo stesso concetto facendo riferimento, ovviamente, alla legge guida/fondamentale della nostra "repubblica".

L'art. 1 comma 2 della Costituzione italiana recita:
"La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."
Tengo a sottolineare, come fatto spesso in molte altre occasioni (precedenti post) che la Costituzione prevede più FORME attraverso le quali il popolo esercita la sua sovranità ... e non solo attraverso dei rappresentanti (democrazia UNICAMENTE rappresentativa) e nei limiti stabiliti dalla Costituzione (non nei limiti stabiliti dai rappresentanti eletti - che hanno totalmente stravolto la Costituzione ed il suo significato).

In merito alla formazione delle leggi anche il popolo può presentare Disegni di Legge, poiché la Legge nasce con la presentazione di un testo (disegno di leggead apposite Commissioni parlamentari , il suo esame, la sua discussione, la sua eventuale modifica e la votazione finale di entrambe le Camere (dei Deputati e del Senato).
Se un disegno di legge viene votato a maggioranza dei membri di entrambe le Camere diventa legge ... altrimenti NO.

L'art. 71 comma 2 della Costituzione italiana recita:
"Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli."
Si dovrebbe evincere abbastanza facilmente (senza ausilio o parere di esperti), che il popolo esercita la sua sovranità anche attraverso lo strumento indicato CHIARAMENTE al suddetto articolo della Costituzione.

Siccome il popolo è il SOVRANO, come si evince chiaramente all'art. 1 comma 2 della Costituzione italiana, mi pare fin troppo palese che quando è il sovrano a proporre un disegno di legge - in luogo dei suoi rappresentanti - debba essere questo disegno di legge ad avere la precedenza nell'esame, nella discussione, nell'eventuale modifica e nella votazione finale delle due Camere, rispetto a qualsiasi altro disegno di legge di iniziativa parlamentare e/o governativa. Non importa quale potrà essere la votazione finale delle Camere ... ma l'iter legislativo deve essere seguito nel rispetto della sovranità del popolo.

Il parlamento ha la funzione legislativa (art. 70 Cost.) non l'onnipotenza legislativa, tanto è vero che il popolo, in quanto sovrano, oltre che a proporre anch'esso disegni di legge può anche abrogare le leggi fatte dal parlamento (cfr. art. 75 Cost.).

Se il parlamento avesse l'onnipotenza legislativa nessuno potrebbe abrogare le leggi da esso emanate (mi pare fin troppo palese anche questo).

CONCLUDENDO:
Se mettiamo in relazione gli articoli 1 comma 2 e 71 comma 2 della Costituzione italiana ci accorgiamo che i politicanti italici di qualsiasi corrente politica/partitica hanno da SEMPRE (dall'entrata in vigore della Costituzione italiana) calpestato la sovranità del popolo, per anteporre una loro indiscussa sovranità che la Costituzione non gli riconosce !

A che serve seguitare a legittimare col voto elettivo gente che pone in secondo piano la sovranità del popolo ? la Costituzione italiana ? e la Democrazia ?

Perché non rivendicare invece quei diritti da sempre negati di partecipazione popolare  e di democrazia diretta - in virtù di una sovranità che sulla carta ci appartiene ?

La Democrazia è stata trasformata in DOGMA dai politicanti italici ... esattamente come la Trinità è un dogma della chiesa cattolica.

Il Dogma è qualcosa che viene comunemente accettato come verità ma che non trova spiegazioni. Infatti come possono "il padre" - "il figlio" e "lo spirito santo" essere una sola cosa (o persona) quando sono tre cose ben distinte ?
Similmente come si può giustificare che un popolo a cui appartiene la sovranità non conta invece niente ? Ossia che debba decidere ogni cosa una piccola parte di esso ? neppure eletta direttamente dal popolo ? (artt. 56 e 58 Cost.)


AGGIORNAMENTO DEL 10/12/2015

Qualche giorno fa ho avuto un interessante colloquio con un avvocato, cassazionista fra l'altro, e mentre discutevo di una questione che andrò brevemente ad esporre di seguito pensavo a come gli studi e relativi libri potessero annientare totalmente la capacità di un individuo di ragionare col proprio cervello.

Da notare che una persona che ha conseguito una laurea non può ritenersi incapace di usare il cervello ma più discuto con certi  professionisti e meno fiducia nutro nei loro confronti e nei confronti del sistema italico.

La questione dibattuta riguardava i "disegni di legge di iniziativa popolare" previsti all'art. 71 comma 2 della Costituzione italiana.

L'osservazione da me sollevata al riguardo fu la seguente:

Se nella legge attuativa emanata nel lontano 1970 (la Legge 25 maggio 1970, n.352) fosse stato stabilito un vincolo preciso, come ad esempio la calendarizzazione delle proposte popolari, i parlamentari non avrebbero potuto aggirare l'ostacolo con i Regolamenti interni delle camere.

L'obiezione dell'avvocato fu la seguente:

Nel nostro ordinamento i regolamenti delle camere non sono subordinati alle leggi ordinarie del parlamento e pertanto hanno la stessa valenza, questo è quanto previsto dalla gerarchia delle fonti del diritto.

Quello che ho replicato all'avvocato è scritto di seguito e la sua risposta è stata: "adesso devo andare, il caffè lo offoro io, è stato un piacere ... buona domenica".

Secondo me non ce la caveremo più perché se non si confronteranno mai certe prassi usando la logica ed il solito punto di riferimento che utilizzo io, ovvero la Costituzione italiana saremo sempre DROGATI da interpretazioni fantasiose e di comodo che non trovano un fondamento chiaro ed univoco.

Cercherò di essere molto breve perché sono certo di annoiare molti ma quando si tratta di esporre un concetto così delicato occorrono delle informazioni basilari.

  • Premesso che la Costituzione italiana è la legge fondamentale su cui devono ispirarsi le leggi, i regolamenti, gli atti avente forza di legge e quant'altro (art. XVIII disp. trans. e finali e artt. 134 e 136 Cost.)
  • Premesso che la funzione legislativa è esercitata da entrambe le camere (deputati e senatori - art. 70 cost.)
  • Premesso che il popolo può presentare disegni di legge esattamente come i parlamentari, ministri,  enti designati con legge costituzionale (art. 71 comma 2 Cost.)
  • Premesso che la sovranità appartiene al popolo (e non a rappresentanti eletti dal popolo con la funzione di deliberare leggi e regolamenti) come recita chiaramente l'art. 1 comma 2 della Costituzione.
La logica più elementare dovrebbe condurre qualsiasi individuo al seguente ragionamento, tenendo conto della gerarchia delle fonti citata dall'avvocato con cui ho scambiato le suesposte osservazioni :

La Costituzione italiana è in testa alla gerarchia delle fonti e questo significa che leggi, decreti, ordinanze, statuti, regolamenti (anche quelli interni delle camere) devono essere in armonia con la Costituzione a prescindere dal fatto esposto dall'avvocato.
Che i regolamenti delle camere abbiano lo stesso valore delle leggi ordinarie non possono neppure questi essere in contrasto con la Costituzione italiana e pertanto l'osservazione dell'avvocato è totalmente fuori luogo.
Il popolo è sovrano, può proporre disegni di legge ed anche in virtù dell'art. 118 della Costituzione italiana deve essere agevolato invece che ostacolato.

Basterebbe una modifica alla legge n. 352/1970 per ottenere una conseguente modifica dei regolamenti parlamentari che, anche se non espressamente prevedono la precedenza nell'esame, nella discussione e nella votazione dei disegni di legge di iniziativa parlamentare su quelli di iniziativa popolare, prevedono un metodo molto articolato che ha instaurato una prassi completamente illegittima.

La precedenza viene attribuita secondo un ordine dato dai capi gruppi dei partiti, da un determinato numero di parlamentari facenti parte delle varie commissioni e partiti, etc. etc. ed è facilissimo in tal modo far passare sempre in ultimo i disegni di legge popolari.

Non so se sono stato chiaro ... ma l'avvocato deve avere compreso perfettamente il discorso.

Per ogni cosa sono comunque sempre aperto al confronto ed al dialogo e nell'eventualità e frattempo il consiglio che do agli italiani è:


State attenti a quello che leggete e studiate ... perché ci sono tanti modi per annientare la razionalità e il senso critico dell'individuo.

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